Art. 10
Pubblicazione dei risultati raggiunti dai costruttori
In vigore dal 23 apr 2009
Pubblicazione dei risultati raggiunti dai costruttori
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, a partire dal 2011, la Commissione pubblica un elenco nel quale, per ogni costruttore, vengono indicati:
a)
l’obiettivo per le emissioni specifiche per l’anno civile precedente;
b)
le emissioni specifiche medie di CO2 nell’anno civile precedente;
c)
la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 nell’anno civile precedente e l’obiettivo per le emissioni specifiche per quell’anno;
d)
le emissioni specifiche medie di CO2 per tutte le autovetture nuove nella Comunità nell’anno civile precedente.
e)
la massa media per tutte le autovetture nuove nella Comunità nell’anno civile precedente.
2. Dal 31 ottobre 2013, l’elenco pubblicato a norma del paragrafo 1 indica anche se il costruttore ha adempiuto alle disposizioni dell’ per l’anno civile precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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