Art. 12
Innovazioni ecocompatibili
In vigore dal 23 apr 2009
Innovazioni ecocompatibili
1. Su richiesta da parte di un fornitore o un costruttore, si esaminano i risparmi di CO2 realizzati attraverso l’uso di tecnologie innovative. Il contributo totale di tali tecnologie intese a ridurre l’obiettivo di emissioni specifiche di un produttore può giungere ad un massimo di 7 g CO2/km.
2. Entro il 2010 la Commissione adotta le disposizioni dettagliate in vista di una procedura volta ad approvare tali tecnologie innovative secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2. Tali disposizioni dettagliate si basano sui seguenti criteri per le tecnologie innovative:
a)
il fornitore o il costruttore deve essere responsabile per i risparmi di CO2 realizzati attraverso l’uso di tecnologie innovative;
b)
le tecnologie innovative devono fornire un contributo comprovato alla riduzione di CO2;
c)
le tecnologie innovative non devono essere interessate dal normale ciclo di prova relativo alla misurazione del CO2 o dalle disposizioni obbligatorie dovute ad ulteriori misure complementari nel rispetto di 10 g CO2/km di cui all’ o essere obbligatorie in virtù di altre disposizioni del diritto comunitario.
3. Un fornitore o un costruttore che chiede che una misura venga approvata come tecnologia innovativa presenta alla Commissione una relazione, comprendente una relazione di verifica effettuata da un organismo indipendente e certificato. Nel caso di una possibile interazione tra la misura e un’altra tecnologia innovativa già approvata, la relazione fa riferimento a tale interazione e la relazione di verifica valuta in che misura l’interazione modifica la riduzione realizzata da ciascuna misura.
4. La Commissione approva la riduzione realizzata sulla base dei criteri di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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