Art. 13

Riesame e presentazione di relazioni

In vigore dal 23 apr 2009
Riesame e presentazione di relazioni 1.   Nel 2010 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio nella quale esamina i progressi realizzati nell’attuazione dell’approccio comunitario integrato per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli leggeri. 2.   Entro il 31 ottobre 2014 e, successivamente, ogni tre anni, misure sono adottate per modificare l’allegato I in modo tale che il dato M0 ivi riferito risulti essere la massa media delle autovetture nuove dei tre precedenti anni civili. Queste misure entrano in vigore per la prima volta il 1o gennaio 2016 e successivamente ogni tre anni. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. 3.   A partire dal 2012 la Commissione procede ad una valutazione d’impatto ai fini della revisione, entro il 2014, come previsto all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2007, delle procedure per la misurazione delle emissioni di CO2, come indicato ai sensi di detto regolamento. In particolare, la Commissione formula proposte idonee ad adattare le procedure in modo da riflettere adeguatamente il reale comportamento delle autovetture sotto il profilo delle emissioni di CO2 e ad includere le tecnologie innovative riconosciute di cui all’, che potrebbero essere contemplate nel ciclo di prova. La Commissione garantisce che, successivamente, tali procedure siano regolarmente riviste. A decorrere dalla data di applicazione della procedura rivista per la misurazione delle emissioni di CO2, le tecnologie innovative non vengono più approvate secondo la procedura di cui all’. 4.   Entro il 2010 la Commissione procede ad un riesame della direttiva 2007/46/CE in modo tale che ogni tipo/variante/versione corrisponda ad un unico insieme di tecnologie innovative. 5.   Entro il 1o gennaio 2013 la Commissione completa una revisione degli obiettivi per le emissioni specifiche di cui all’allegato I e delle deroghe di cui all’, con l’obiettivo di definire: — le modalità per raggiungere, entro l’anno 2020, un obiettivo a lungo termine di 95 g CO2/km in modo efficace sotto il profilo dei costi, e — gli aspetti dell’attuazione di detto obiettivo tra cui l’indennità per le emissioni in eccesso. Sulla base di una tale revisione e della sua valutazione d’impatto, che comprendono una valutazione globale degli effetti sull’industria automobilistica e sulle industrie che da essa dipendono, la Commissione, se del caso, formula una proposta per modificare il presente regolamento nel modo più neutro possibile dal punto di vista della concorrenza, oltre che socialmente equo e sostenibile. 6.   Entro il 2014 la Commissione, al termine di uno studio d’impatto, pubblica una relazione sulla disponibilità di dati relativi all’impronta e al suo utilizzo, in quanto parametro di utilità per determinare gli obiettivi specifici di emissione e, se del caso, presentare una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio ai fini della modifica dell’allegato I. 7.   Vengono adottate misure al fine di provvedere al necessario adeguamento alla formula di cui all’allegato I per tener conto di eventuali cambiamenti nella procedura di regolamentazione dei test per la misurazione delle emissioni specifiche di CO2. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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