Art. 9

Requisiti di sicurezza

In vigore dal 30 mar 2009
Requisiti di sicurezza 1.   Gli operatori modo S provvedono affinché i potenziali rischi di conflitto dei codici IC riguardanti i loro interrogatori modo S siano valutati e limitati adeguatamente. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che qualsiasi modifica dei sistemi e delle procedure connesse di cui all’, paragrafo 2, ovvero l’introduzione di nuovi sistemi e procedure, siano precedute da una valutazione di sicurezza che comprenda l’individuazione dei pericoli e la valutazione e la riduzione dei rischi, eseguita dalle parti interessate. 3.   Ai fini della valutazione della sicurezza di cui al paragrafo 2, anche i requisiti di cui agli articoli da 4 a 8 e all’ sono considerati requisiti minimi di sicurezza.
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