Art. 8

Coordinamento civile e militare

In vigore dal 30 mar 2009
Coordinamento civile e militare 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le unità militari che gestiscono gli interrogatori modo S idonei tramite qualsiasi codice IC eccetto il codice II 0 e altri codici riservati alla gestione militare, siano conformi agli articoli da 3 a 7 e all’. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le unità militari che gestiscono interrogatori modo S tramite il codice II 0 o altri codici IC riservati alla gestione militare, controllino l’uso esclusivo di tali codici IC, al fine di evitare l’uso non coordinato di qualsiasi codice IC idoneo. 3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l’assegnazione e l’uso dei codici IC destinati alle unità militari non abbiano alcun effetto negativo sulla sicurezza del traffico aereo generale.
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