Art. 7

Prescrizioni in situazioni di emergenza

In vigore dal 30 mar 2009
Prescrizioni in situazioni di emergenza 1.   I fornitori di servizi di traffico aereo valutano l’eventuale impatto dei conflitti dei codici IC sui servizi di traffico aereo, e la relativa perdita potenziale degli interrogatori modo S interessati dal conflitto di dati di sorveglianza dei bersagli modo S, tenendo conto dei loro requisiti operativi e delle ridondanze disponibili. 2.   A meno che non si sia stabilito che la perdita potenziale dei dati di sorveglianza dei bersagli modo S non incide in alcun modo sulla sicurezza, gli operatori modo S: a) adottano misure di controllo al fine di rilevare i conflitti dei codici IC causati da altri interrogatori modo S che hanno ripercussioni sugli interrogatori modo S idonei gestiti da tali operatori tramite qualsiasi codice IC operativo; b) provvedono affinché la rilevazione del conflitto dei codici IC effettuata dallo strumento di controllo utilizzato avvenga tempestivamente e all’interno di un’area di copertura che soddisfi i requisiti di sicurezza; c) individuano e attuano, a seconda dei casi, una procedura alternativa per limitare gli eventuali rischi dei conflitti dei codici IC, individuati nella valutazione di cui al paragrafo 1, su qualsiasi codice operativo; d) provvedono affinché la procedura alternativa attuata non crei alcuna situazione di conflitto dei codici IC con altri interrogatori modo S di cui al piano di assegnazione dei codici IC. 3.   Gli operatori modo S informano lo Stato membro competente di qualsiasi conflitto dei codici IC rilevato riguardante un interrogatore modo S idoneo da loro gestito tramite qualsiasi codice operativo e mettono a disposizione degli altri operatori modo S, mediante il sistema di assegnazione IC, le informazioni relative.
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