Art. 10
Valutazione di conformità
In vigore dal 30 mar 2009
Valutazione di conformità
Prima di rilasciare una dichiarazione CE di conformità o idoneità all’uso, di cui all’ del regolamento (CE) n. 552/2004, i fabbricanti dei componenti dei sistemi di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento, o i loro rappresentanti autorizzati con sede nella Comunità, valutano la conformità o l’idoneità all’uso di tali componenti, conformemente ai requisiti fissati nell’allegato IV, parte A del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:262:oj#art-10