Art. 5

Procedure connesse per gli Stati membri

In vigore dal 30 mar 2009
Procedure connesse per gli Stati membri 1.   Gli Stati membri verificano la validità delle domande di richiesta dei codici IC ricevute dagli operatori modo S, prima di renderli disponibili, mediante il sistema di assegnazione dei codici IC, per il loro coordinamento. La verifica della validità deve includere gli elementi chiave di cui all’allegato II, parte A. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il sistema di assegnazione dei codici IC: a) verifichi la conformità delle domande di richiesta dei codici IC alle convenzioni relative al formato e ai dati; b) verifichi la completezza, l’esattezza e la puntualità delle domande di richiesta dei codici IC; c) entro un massimo di sei mesi dalla presentazione della domanda: i) effettui simulazioni di aggiornamento del piano di assegnazione dei codici IC sulla base delle domande pendenti; ii) prepari una proposta di aggiornamento del piano di assegnazione dei codici IC da sottomettere all’approvazione degli Stati membri interessati; iii) provveda affinché la proposta di aggiornamento del piano di assegnazione dei codici IC soddisfi, per quanto possibile, i requisiti operativi delle domande di richiesta dei codici IC descritti negli elementi chiave g), h) e i) di cui all’allegato II, parte A; iv) aggiorni e comunichi agli Stati membri il piano di assegnazione dei codici IC, immediatamente dopo la sua approvazione, fatte salve le procedure nazionali per la comunicazione delle informazioni relative agli interrogatori modo S gestiti da enti militari. 3.   Le modifiche del piano di assegnazione dei codici IC sono soggette all’approvazione di tutti gli Stati membri interessati dall’aggiornamento del piano. 4.   In caso di disaccordo sulle modifiche di cui al paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri interessati presentano la questione alla Commissione affinché possa pronunciarsi in merito. La Commissione decide secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004. 5.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 3 provvedono affinché la loro approvazione del piano di assegnazione dei codici IC sia comunicata agli altri Stati membri mediante il sistema di assegnazione dei codici IC. 6.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 3 provvedono affinché le eventuali modifiche all’assegnazione dei codici IC derivanti dall’aggiornamento del piano di assegnazione dei codici IC siano comunicate agli operatori modo S pertinenti, sotto la loro autorità, entro 14 giorni di calendario dalla data di ricezione dell’aggiornamento del piano di assegnazione. 7.   Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, almeno ogni 6 mesi, mediante il sistema di assegnazione dei codici IC, una relazione aggiornata sull’assegnazione e sull’uso dei codici IC da parte degli interrogatori modo S idonei all’interno del loro ambito di competenza. 8.   Qualora vi sia una sovrapposizione fra la copertura di un interrogatore modo S di competenza di uno Stato membro e la copertura di un interrogatore modo S di competenza di un paese terzo, lo Stato membro interessato: a) provvede affinché il paese terzo sia informato dei requisiti di sicurezza relativi all’assegnazione e all’uso dei codici IC; b) adotta le misure necessarie al fine di coordinare l’uso dei codici IC con il paese terzo.
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