Art. 4

Procedure connesse per gli operatori modo S

In vigore dal 30 mar 2009
Procedure connesse per gli operatori modo S 1.   Gli operatori modo S gestiscono un interrogatore modo S idoneo, utilizzando un codice IC idoneo, solo qualora abbiano ricevuto a tal scopo, dallo Stato membro competente, un’assegnazione del codice IC. 2.   Gli operatori modo S che intendono gestire, o che gestiscono, un interrogatore modo S idoneo per cui non è stata fornita alcuna assegnazione di codice IC, devono presentare una domanda di richiesta del codice IC allo Stato membro competente, in conformità con i requisiti di cui all’allegato II, parte A. 3.   Gli operatori modo S si conformano agli elementi chiave delle assegnazioni di codice IC che ricevono, elencati nell’allegato II, parte B. 4.   Gli operatori modo S informano lo Stato membro competente, almeno ogni 6 mesi, di qualsiasi modifica al programma di installazione o allo stato operativo degli interrogatori modo S idonei in relazione a qualsiasi degli elementi chiave dell’assegnazione del codice IC elencati nell’allegato II, parte B. 5.   Gli operatori modo S provvedono affinché ciascun interrogatore modo S utilizzi esclusivamente il codice IC assegnatogli.
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Procedure connesse per gli operatori modo S (Art. 4 Regolamento (UE) 2009/262) — Testo vigente | Portale Normativo