Art. 11

Verifica dei sistemi

In vigore dal 30 mar 2009
Verifica dei sistemi 1.   I fornitori di servizi di navigazione aerea che possono dimostrare, o che hanno dimostrato, di rispettare le condizioni di cui all’allegato V effettuano una verifica dei sistemi di cui all’, paragrafo 2, conformemente ai requisiti di cui all’allegato VI, parte A. 2.   I fornitori di servizi di navigazione aerea che non possono dimostrare di rispettare le condizioni di cui all’allegato V affidano in appalto a un organismo notificato la verifica dei sistemi di cui all’, paragrafo 2. Tale verifica è effettuata in conformità ai requisiti di cui all’allegato VI, parte B.
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Verifica dei sistemi (Art. 11 Regolamento (UE) 2009/262) — Testo vigente | Portale Normativo