Art. 11
Verifica dei sistemi
In vigore dal 30 mar 2009
Verifica dei sistemi
1. I fornitori di servizi di navigazione aerea che possono dimostrare, o che hanno dimostrato, di rispettare le condizioni di cui all’allegato V effettuano una verifica dei sistemi di cui all’, paragrafo 2, conformemente ai requisiti di cui all’allegato VI, parte A.
2. I fornitori di servizi di navigazione aerea che non possono dimostrare di rispettare le condizioni di cui all’allegato V affidano in appalto a un organismo notificato la verifica dei sistemi di cui all’, paragrafo 2. Tale verifica è effettuata in conformità ai requisiti di cui all’allegato VI, parte B.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:262:oj#art-11