Art. 6
In vigore dal 11 mar 2009
1. Entro il 14 novembre 1996 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione particolareggiata sui metodi con cui vengono desunti i dati sulle catture, nonché circa la rappresentatività e l'attendibilità dei dati medesimi. La Commissione redige una sintesi di tali relazioni, che sottopone all'esame del competente gruppo di lavoro del comitato.
2. Gli Stati membri informano la Commissione delle eventuali modifiche alle informazioni di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla loro introduzione.
3. Le relazioni sui metodi, la disponibilità e l'attendibilità dei dati, di cui al paragrafo 1, nonché le altre questioni connesse all'applicazione del presente regolamento sono esaminate una volta all'anno in seno al competente gruppo di lavoro del comitato.
Storico versioni
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