Art. 2

In vigore dal 11 mar 2009
1.   I dati da trasmettere si riferiscono alle catture nominali effettuate in ciascuna delle zone principali di pesca e nelle loro suddivisioni elencate nell'allegato I, definite nell'allegato II e illustrate nell'allegato III. Per ciascuna delle zone principali di pesca sono richiesti dati per le specie elencate nell'allegato IV. 2.   I dati per ogni anno civile sono trasmessi entro sei mesi dalla fine dell'anno in questione. 3.   Qualora nel corso dell'anno civile le navi dello Stato membro di cui all' non abbiano effettuato catture in una zona principale di pesca, lo Stato membro ne informa la Commissione. Per l'attività di pesca svolta nelle zone principali di pesca, tuttavia, la trasmissione di dati è richiesta soltanto per le combinazioni di specie/suddivisioni per le quali sono state registrate catture nel periodo annuale considerato. 4.   I dati relativi alle catture di specie di minore importanza effettuate da uno Stato membro non devono necessariamente essere identificati individualmente nella trasmissione, ma possono essere riuniti in un'unica voce, purché il peso dei prodotti non superi il 5 % del totale annuo delle catture effettuate in quella zona principale di pesca. 5.   La Commissione può modificare gli elenchi delle zone statistiche di pesca e relative suddivisioni e delle specie. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:216:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo