Art. 1

In vigore dal 11 mar 2009
Ogni Stato membro trasmette alla Commissione dati sulle catture nominali effettuate dalle navi registrate nello Stato membro o battenti bandiera dello Stato membro con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (5). I dati sulle catture nominali si riferiscono a tutti i prodotti ittici, a prescindere dalla loro forma, sbarcati o trasbordati in mare, escluso il pesce che, dopo la cattura, viene rigettato in mare, consumato a bordo o usato come esca. I dati sono rilevati in equivalente di peso vivo di tali sbarchi o trasbordi, con arrotondamento alla tonnellata più vicina.
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