Art. 4

In vigore dal 11 mar 2009
Gli Stati membri adempiono gli obblighi di cui agli trasmettendo i dati su supporto magnetico, il cui formato figura nell'allegato V. Gli Stati membri possono trasmettere i dati nel formato specificato nell'allegato VI. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono trasmettere i dati in una forma diversa o su un supporto diverso.
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