Art. 3
In vigore dal 11 mar 2009
Salvo diverse disposizioni adottate nel quadro della politica comune della pesca, gli Stati membri sono autorizzati a utilizzare tecniche di campionamento per stabilire i dati sulle catture per quelle parti delle rispettive flotte pescherecce per le quali una rilevazione completa dei dati implicherebbe l'applicazione di procedure amministrative eccessivamente complesse. Gli Stati membri indicano, nella relazione presentata ai sensi dell', paragrafo 1, i metodi di campionamento adottati e la proporzione, rispetto al totale, dei dati calcolati con queste tecniche.
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