Art. 71

Modifica del regolamento d’uso del marchio

In vigore dal 26 feb 2009
Modifica del regolamento d’uso del marchio 1.   Il titolare del marchio comunitario collettivo deve sottoporre all’Ufficio ogni modifica del regolamento d’uso. 2.   Della modifica non si fa menzione nel registro se il regolamento d’uso modificato è contrario alle disposizioni dell’ o comporta uno degli impedimenti di cui all’. 3.   Al regolamento d’uso modificato si applica l’. 4.   Ai fini dell’applicazione del presente regolamento le modificazioni del regolamento d’uso prendono effetto soltanto a decorrere dalla data di iscrizione della modifica nel registro.
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Modifica del regolamento d’uso del marchio (Art. 71 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo