Art. 73

Motivi di decadenza

In vigore dal 26 feb 2009
Motivi di decadenza Oltre alle cause di decadenza previste all’, il titolare del marchio comunitario collettivo è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, quando: a) il titolare non prende misure ragionevoli per prevenire un’utilizzazione del marchio non compatibile con le eventuali condizioni previste dal regolamento d’uso, della cui modifica si sia fatta menzione, se del caso, nel registro; b) il modo in cui il titolare ha utilizzato il marchio rischia di indurre in errore il pubblico ai sensi dell’, paragrafo 2; c) la modifica del regolamento d’uso è stata iscritta nel registro in contrasto con le disposizioni dell’, paragrafo 2, salvo che il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni con una nuova modifica del regolamento d’uso.
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Motivi di decadenza (Art. 73 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo