Art. 72

Esercizio dell’azione per contraffazione

In vigore dal 26 feb 2009
Esercizio dell’azione per contraffazione 1.   Le disposizioni dell’, paragrafi 3 e 4, relative ai diritti dei licenziatari si applicano a ogni persona abilitata a utilizzare un marchio comunitario collettivo. 2.   Il titolare di un marchio comunitario collettivo può chiedere il risarcimento per conto delle persone abilitate a utilizzare il marchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza dell’utilizzazione non autorizzata dello stesso.
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Esercizio dell’azione per contraffazione (Art. 72 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo