Art. 68

Rigetto della domanda

In vigore dal 26 feb 2009
Rigetto della domanda 1.   Oltre agli impedimenti alla registrazione di un marchio comunitario, previsti dagli , la domanda di marchio comunitario collettivo viene respinta se non soddisfa alle disposizioni dell’ o dell’, ovvero se il regolamento d’uso è contrario all’ordine pubblico o al buon costume. 2.   La domanda di marchio comunitario collettivo viene inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio collettivo. 3.   La domanda non viene respinta se il richiedente, mediante una modificazione del regolamento d’uso, soddisfa alle condizioni indicate nei paragrafi 1 e 2.
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