Art. 67

Regolamento per l’uso del marchio

In vigore dal 26 feb 2009
Regolamento per l’uso del marchio 1.   La domanda di marchio comunitario collettivo deve essere accompagnata, entro il termine prescritto, da un regolamento d’uso. 2.   Nel regolamento d’uso si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio, le condizioni di appartenenza all’associazione e, qualora siano previste, le condizioni per l’utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni. Il regolamento d’uso di un marchio di cui all’, paragrafo 2, deve autorizzare le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell’associazione titolare del marchio.
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Regolamento per l’uso del marchio (Art. 67 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo