Art. 4

Abrogazione

In vigore dal 26 feb 2009
Abrogazione Il regolamento (CEE) n. 1017/68, come modificato dal regolamento citato nell'allegato I, parte A, è abrogato, ad eccezione dell’articolo 13, paragrafo 3, che continua ad applicarsi alle decisioni adottate, in base all’ del regolamento (CEE) n. 1017/68, anteriormente al 1o maggio 2004 fino alla data di scadenza di tali decisioni. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:169:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Abrogazione (Art. 4 Regolamento (UE) 2009/169) — Testo vigente | Portale Normativo