Art. 5
Entrata in vigore, intese esistenti
In vigore dal 26 feb 2009
Entrata in vigore, intese esistenti
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Il divieto previsto dall'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia o alla data dell'adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato, sempre che entro sei mesi dalla data dell'adesione siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti di cui all’ del presente regolamento. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che, alla data dell'adesione, rientrino già nell'ambito d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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