Art. 3

Esenzione per i raggruppamenti di piccole e medie imprese

In vigore dal 26 feb 2009
Esenzione per i raggruppamenti di piccole e medie imprese 1.   Gli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato sono esenti dal divieto stabilito da tale articolo quando abbiano per oggetto: a) la costituzione ed il funzionamento di raggruppamenti di imprese di trasporto su strada o per via navigabile per l'esercizio di attività di trasporto; b) il finanziamento o l'acquisizione in comune di materiale o di forniture di trasporto direttamente connessi con la prestazione di trasporto, purché risultino necessari per permettere a tali raggruppamenti di esercitare attività in comune; e quando la capacità totale di carico del raggruppamento non superi: i) 10 000 tonnellate per i trasporti su strada; ii) 500 000 tonnellate per i trasporti per via navigabile. La capacità individuale di ciascuna impresa aderente al raggruppamento non può superare 1 000 tonnellate per i trasporti su strada o 50 000 tonnellate per i trasporti per via navigabile. 2.   Se l'applicazione degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 produce, in un dato caso, effetti incompatibili con le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, può richiedersi alle imprese o associazioni di imprese di far cessare detti effetti.
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