Art. 3
Esenzione per i raggruppamenti di piccole e medie imprese
In vigore dal 26 feb 2009
Esenzione per i raggruppamenti di piccole e medie imprese
1. Gli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato sono esenti dal divieto stabilito da tale articolo quando abbiano per oggetto:
a)
la costituzione ed il funzionamento di raggruppamenti di imprese di trasporto su strada o per via navigabile per l'esercizio di attività di trasporto;
b)
il finanziamento o l'acquisizione in comune di materiale o di forniture di trasporto direttamente connessi con la prestazione di trasporto, purché risultino necessari per permettere a tali raggruppamenti di esercitare attività in comune;
e quando la capacità totale di carico del raggruppamento non superi:
i)
10 000 tonnellate per i trasporti su strada;
ii)
500 000 tonnellate per i trasporti per via navigabile.
La capacità individuale di ciascuna impresa aderente al raggruppamento non può superare 1 000 tonnellate per i trasporti su strada o 50 000 tonnellate per i trasporti per via navigabile.
2. Se l'applicazione degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 produce, in un dato caso, effetti incompatibili con le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, può richiedersi alle imprese o associazioni di imprese di far cessare detti effetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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