Art. 2

Eccezione legale per gli accordi tecnici

In vigore dal 26 feb 2009
Eccezione legale per gli accordi tecnici 1.   Il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non è applicabile agli accordi, alle decisioni o alle pratiche concordate che abbiano solamente per oggetto e per effetto l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica mediante: a) l'applicazione uniforme di norme e di tipi per il materiale, gli approvvigionamenti per i trasporti, i mezzi di trasporto e gli impianti fissi; b) lo scambio o l'utilizzazione in comune di personale, materiale, veicoli e impianti fissi per effettuare dei trasporti; c) l'organizzazione e l'esecuzione di trasporti successivi, complementari, sostitutivi o combinati, nonché la determinazione e l'applicazione di prezzi e condizioni globali per detti trasporti, ivi compresi i prezzi di concorrenza; d) l'instradamento di trasporti eseguiti a mezzo di un unico modo di trasporto sugli itinerari più razionali sotto il profilo operativo; e) il coordinamento degli orari di trasporto su itinerari successivi; f) il raggruppamento di spedizioni isolate; g) l'adozione di regole uniformi relative alla struttura e alle condizioni di applicazione delle tariffe di trasporto, purché tali regole non fissino i prezzi e le condizioni di trasporto. 2.   Se necessario, la Commissione presenta al Consiglio proposte dirette ad ampliare o a ridurre l'elenco di cui al paragrafo 1.
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