Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 26 feb 2009
Ambito di applicazione
Nel settore dei trasporti ferroviari, stradali e per via navigabile, le disposizioni del presente regolamento sono applicabili sia agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che hanno per oggetto o per effetto la fissazione di prezzi e condizioni di trasporto, la limitazione o il controllo dell'offerta di trasporto, la ripartizione dei mercati dei trasporti, l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica, il finanziamento o l'acquisizione in comune di materiale o di forniture di trasporto direttamente connessi alla prestazione di trasporto, sempre che ciò sia necessario per permettere a un raggruppamento di imprese di esercitare in comune attività di trasporto stradale o per via navigabile, ai sensi dell', sia alle posizioni dominanti sul mercato dei trasporti. Queste disposizioni sono applicabili anche alle prestazioni degli ausiliari dei trasporti che hanno lo stesso oggetto o gli stessi effetti sopra indicati.
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