Art. 4 · Abrogazione

Art. 4

Abrogazione

In vigore dal 26 feb 2009
Abrogazione Il regolamento (CEE) n. 1017/68, come modificato dal regolamento citato nell'allegato I, parte A, è abrogato, ad eccezione dell’articolo 13, paragrafo 3, che continua ad applicarsi alle decisioni adottate, in base all’ del regolamento (CEE) n. 1017/68, anteriormente al 1o maggio 2004 fino alla data di scadenza di tali decisioni. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.
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