Art. 93
Campo di applicazione
In vigore dal 19 gen 2009
Campo di applicazione
1. Negli Stati membri che hanno concesso l'aiuto alla ristrutturazione di cui all' del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50 % almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (32), è concesso un aiuto ai produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero alle condizioni di cui alla presente sezione.
2. L'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero è concesso per un periodo massimo di cinque anni consecutivi a decorrere dalla campagna di commercializzazione in cui è stato raggiunto il limite del 50 % di cui al paragrafo 1, ma al più tardi per la campagna di commercializzazione 2013/2014.
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