Art. 91

Organizzazioni interprofessionali riconosciute

In vigore dal 19 gen 2009
Organizzazioni interprofessionali riconosciute 1.   Ai fini della presente sezione per «organizzazione interprofessionale riconosciuta» si intende ogni persona giuridica costituita da produttori di cotone e da almeno un'impresa di sgranatura, che svolge attività quali: a) contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione del cotone sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato; b) redigere contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria; c) orientare la produzione verso prodotti che rispondono meglio alle esigenze del mercato e alla domanda dei consumatori, in particolare in termini di qualità e di tutela dei consumatori; d) aggiornare i metodi e i mezzi di produzione per migliorare la qualità del prodotto; e) elaborare strategie di commercializzazione per promuovere il cotone mediante sistemi di certificazione della qualità. 2.   Gli Stati membri sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procedono al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che soddisfano criteri da adottarsi secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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Organizzazioni interprofessionali riconosciute (Art. 91 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo