Art. 89

Ammissibilità

In vigore dal 19 gen 2009
Ammissibilità 1.   Il pagamento specifico per il cotone è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminata a cotone. Per essere ammissibile al beneficio dell'aiuto, la superficie è situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate ed effettivamente sottoposta a raccolta in condizioni di crescita normali. Il pagamento specifico per il cotone è erogato per cotone di qualità mercantile sana e leale. 2.   Gli Stati membri autorizzano i terreni e le varietà di cui al paragrafo 1 secondo modalità e condizioni da adottarsi secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:73:oj#art-89

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ammissibilità (Art. 89 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo