Art. 89
Ammissibilità
In vigore dal 19 gen 2009
Ammissibilità
1. Il pagamento specifico per il cotone è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminata a cotone. Per essere ammissibile al beneficio dell'aiuto, la superficie è situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate ed effettivamente sottoposta a raccolta in condizioni di crescita normali.
Il pagamento specifico per il cotone è erogato per cotone di qualità mercantile sana e leale.
2. Gli Stati membri autorizzano i terreni e le varietà di cui al paragrafo 1 secondo modalità e condizioni da adottarsi secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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