Art. 92
Pagamento degli aiuti
In vigore dal 19 gen 2009
Pagamento degli aiuti
1. Gli agricoltori percepiscono il pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile ai sensi dell'.
2. Gli agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ricevono il pagamento specifico per il cotone per ettaro ammissibile nei limiti della superficie di base fissata all', paragrafo 1, maggiorato di 2 EUR.
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