Art. 93 · Campo di applicazione

Art. 93

Campo di applicazione

In vigore dal 19 gen 2009
Campo di applicazione 1.   Negli Stati membri che hanno concesso l'aiuto alla ristrutturazione di cui all' del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50 % almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (32), è concesso un aiuto ai produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero alle condizioni di cui alla presente sezione. 2.   L'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero è concesso per un periodo massimo di cinque anni consecutivi a decorrere dalla campagna di commercializzazione in cui è stato raggiunto il limite del 50 % di cui al paragrafo 1, ma al più tardi per la campagna di commercializzazione 2013/2014.
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