Art. 85
Condizioni di ammissibilità
In vigore dal 19 gen 2009
Condizioni di ammissibilità
1. Il pagamento per superficie per la frutta a guscio è subordinato, in particolare, ad un'estensione minima degli appezzamenti e ad una densità minima di alberi.
2. Gli Stati membri possono subordinare la concessione del pagamento per superficie per la frutta a guscio all'appartenenza degli agricoltori ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.
3. Ove si applichi il paragrafo 2, gli Stati membri possono decidere che il pagamento per superficie per la frutta a guscio sia versato a un'organizzazione di produttori per conto dei suoi membri. In tal caso l'importo dell'aiuto ricevuto dall'organizzazione è versato ai suoi membri. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare un'organizzazione di produttori a ridurre l'ammontare del pagamento per superficie per la frutta a guscio fino ad un massimo del 2 %, come compenso per i servizi forniti ai suoi membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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