Art. 87
Aiuti
In vigore dal 19 gen 2009
Aiuti
1. Per il 2009, il 2010 e il 2011, gli Stati membri che hanno applicato l' del regolamento (CE) n. 1782/2003 e non si avvalgono dell'opzione di cui all' del presente regolamento concedono, su base annua, gli aiuti di cui all'allegato XIII del presente regolamento alla produzione di sementi di base o di sementi certificate di una o più delle specie elencate nello stesso allegato, alle condizioni di cui alla presente sezione («aiuto alle sementi»).
2. Se la superficie accettata per la certificazione per cui è chiesto l'aiuto alle sementi è la stessa per cui è chiesto il sostegno a titolo del regime di pagamento unico, dall'importo dell'aiuto alle sementi, eccetto nel caso delle specie di cui all'allegato XIII, punti 1 e 2, è detratto l'importo del sostegno a titolo del regime di pagamento unico, senza che sia inferiore a zero, da concedere per un dato anno per la superficie interessata.
3. L'ammontare dell'aiuto alle sementi richiesto non deve superare un massimale stabilito dalla Commissione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 del presente regolamento e corrispondente alla componente aiuto alle sementi per le specie pertinenti nell'ambito del massimale nazionale di cui all' del presente regolamento, fissato a norma dell', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003 («massimale dell'aiuto alle sementi»). Tuttavia, per i nuovi Stati membri, il massimale dell'aiuto alle sementi corrisponde agli importi di cui all'allegato XIV del presente regolamento.
Se l'ammontare totale dell'aiuto alle sementi richiesto supera il massimale dell'aiuto alle sementi fissato dalla Commissione, l'aiuto per agricoltore è ridotto in proporzione nell'anno in questione.
4. Le varietà di canapa (Cannabis sativa L.) per le quali deve essere versato l'aiuto alle sementi di cui al presente articolo sono determinate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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