Art. 83
Superfici
In vigore dal 19 gen 2009
Superfici
1. Gli Stati membri concedono il pagamento comunitario per superficie per la frutta a guscio nei limiti di un massimale calcolato moltiplicando il numero di ettari della rispettiva SNG stabilito nel paragrafo 3 per l'importo medio di 120,75 EUR.
2. È fissata una superficie massima garantita, pari a 829 229 ettari.
3. La superficie massima garantita di cui al paragrafo 2 è suddivisa nelle seguenti SNG:
Stato membro
SNG
(ha)
Belgio
100
Bulgaria
11 984
Germania
1 500
Grecia
41 100
Spagna
568 200
Francia
17 300
Italia
130 100
Cipro
5 100
Lussemburgo
100
Ungheria
2 900
Paesi Bassi
100
Austria
100
Polonia
4 200
Portogallo
41 300
Romania
1 645
Slovenia
300
Slovacchia
3 100
Regno Unito
100
4. Gli Stati membri possono suddividere la rispettiva SNG in sottosuperfici di base secondo criteri oggettivi, in particolare a livello regionale o secondo la produzione.
Storico versioni
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