Art. 83

Superfici

In vigore dal 19 gen 2009
Superfici 1.   Gli Stati membri concedono il pagamento comunitario per superficie per la frutta a guscio nei limiti di un massimale calcolato moltiplicando il numero di ettari della rispettiva SNG stabilito nel paragrafo 3 per l'importo medio di 120,75 EUR. 2.   È fissata una superficie massima garantita, pari a 829 229 ettari. 3.   La superficie massima garantita di cui al paragrafo 2 è suddivisa nelle seguenti SNG: Stato membro SNG (ha) Belgio 100 Bulgaria 11 984 Germania 1 500 Grecia 41 100 Spagna 568 200 Francia 17 300 Italia 130 100 Cipro 5 100 Lussemburgo 100 Ungheria 2 900 Paesi Bassi 100 Austria 100 Polonia 4 200 Portogallo 41 300 Romania 1 645 Slovenia 300 Slovacchia 3 100 Regno Unito 100 4.   Gli Stati membri possono suddividere la rispettiva SNG in sottosuperfici di base secondo criteri oggettivi, in particolare a livello regionale o secondo la produzione.
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Superfici (Art. 83 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo