Art. 82

Pagamento comunitario per superficie per la frutta a guscio

In vigore dal 19 gen 2009
Pagamento comunitario per superficie per la frutta a guscio 1.   Per il 2009, il 2010 e il 2011 è concesso un aiuto comunitario agli agricoltori che producono frutta a guscio, alle condizioni specificate nella presente sezione («pagamento per superficie per la frutta a guscio»). La frutta a guscio comprende: a) mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e 0802 12 ; b) nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e 0802 22 ; c) noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 e 0802 32 ; d) pistacchi di cui al codice NC 0802 50 ; e) carrube di cui al codice NC 1212 10 10 . 2.   Gli Stati membri possono differenziare il pagamento per superficie per la frutta a guscio in funzione dei prodotti o mediante l'aumento o la riduzione delle superfici nazionali garantite (in seguito denominate «SNG») stabilite dall', paragrafo 3. Tuttavia, in ciascuno Stato membro l'importo totale del pagamento per superficie per la frutta a guscio concesso in un dato anno non può superare il massimale stabilito dall', paragrafo 4.
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Pagamento comunitario per superficie per la frutta a guscio (Art. 82 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo