Art. 81

Superficie

In vigore dal 19 gen 2009
Superficie 1.   È fissata una superficie massima garantita, pari a 1 648 000 ettari, per la quale può essere concesso il premio per le colture proteiche. 2.   Se la superficie per la quale è chiesto il premio per le colture proteiche risulta superiore alla superficie massima garantita, la superficie ammissibile, per singolo agricoltore, al premio per le colture proteiche è ridotta proporzionalmente per l'anno in questione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 3.   Qualora, a norma dell', uno Stato membro decida di integrare il premio per le colture proteiche di cui alla presente sezione nel regime di pagamento unico, la Commissione, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 del presente articolo, riduce la superficie massima garantita di cui al paragrafo 1 proporzionalmente agli importi relativi alle colture proteiche corrispondenti a detto Stato membro che figurano nell'allegato XII.
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Superficie (Art. 81 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo