Art. 84

Superamento delle sottosuperfici di base

In vigore dal 19 gen 2009
Superamento delle sottosuperfici di base Se uno Stato membro suddivide le sue SNG in sottosuperfici di base e i limiti di una o più sottosuperfici di base sono stati superati, la superficie ammissibile, per singolo agricoltore, al pagamento per superficie per la frutta a guscio è ridotta proporzionalmente per l'anno in questione per gli agricoltori nelle sottosuperfici di base in cui il limite sia stato superato. Tale riduzione è effettuata se nello Stato membro interessato le superfici situate nelle sottosuperfici di base che non hanno raggiunto i limiti della sottosuperficie di base sono state riassegnate alle sottosuperfici di base in cui i limiti della sottosuperficie di base sono stati superati.
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Superamento delle sottosuperfici di base (Art. 84 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo