Art. 86
Aiuto nazionale
In vigore dal 19 gen 2009
Aiuto nazionale
1. Gli Stati membri possono concedere, in aggiunta al pagamento per superficie per la frutta a guscio, un aiuto nazionale fino ad un massimo di 120,75 EUR per ettaro l'anno.
2. L'aiuto nazionale può essere erogato soltanto per le superfici che beneficiano del pagamento per superficie per la frutta a guscio.
3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto nazionale all'appartenenza degli agricoltori ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Storico versioni
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