Art. 9
Termini per l’applicazione ai veicoli
In vigore dal 14 gen 2009
Termini per l’applicazione ai veicoli
1. A decorrere dalla data indicata nel secondo paragrafo dell’, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni le autorità nazionali rifiutano l’omologazione CE o l’omologazione nazionale per i seguenti nuovi tipi di veicoli:
a)
veicoli di categoria M1 non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 4 dell’allegato I;
b)
veicoli di categoria M1 con massa massima non superiore a 2 500 kg non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 2 o al punto 3 dell’allegato I;
c)
veicoli di categoria N1 derivata da M1 con massa massima non superiore a 2 500 kg non conformi alle prescrizioni tecniche di cui ai punti 2 e 4 o ai punti 3 e 4 dell’allegato I.
2. A decorrere dal 24 febbraio 2011, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, le autorità nazionali considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE, rifiutano l’immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione dei seguenti veicoli nuovi non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 4 dell’allegato I del presente regolamento:
a)
veicoli di categoria M1;
b)
veicoli di categoria N1 derivata da M1 con massa massima non superiore a 2 500 kg.
3. A decorrere dal 24 febbraio 2013, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, le autorità nazionali rifiutano l’omologazione CE o l’omologazione nazionale per i seguenti nuovi tipi di veicoli:
a)
categoria M1 con massa massima non superiore a 2 500 kg non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 3 dell’allegato I;
b)
categoria N1 derivata da M1 con massa massima non superiore a 2 500 kg non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 3 dell’allegato I.
4. A decorrere dal 31 dicembre 2012, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, le autorità nazionali considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE, rifiutano l’immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione dei seguenti veicoli nuovi non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 2 o al punto 3 dell’allegato I del presente regolamento:
a)
veicoli di categoria M1 con massa massima non superiore a 2 500 kg;
b)
veicoli di categoria N1 derivata da M1 con massa massima non superiore a 2 500 kg.
5. A decorrere dal 24 febbraio 2015, le autorità nazionali, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, rifiutano l’omologazione CE o l’omologazione nazionale per i seguenti nuovi tipi di veicoli:
a)
categoria M1 con massa massima superiore a 2 500 kg non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 3 dell’allegato I;
b)
categoria N1 non conformi alle prescrizioni tecniche di cui ai punti 3 e 4 dell’allegato I.
6. A decorrere dal 24 agosto 2015, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, le autorità nazionali considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE, rifiutano l’immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione dei veicoli della nuova categoria N1 non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 4 dell’allegato I del presente regolamento.
7. A decorrere dal 24 febbraio 2018, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, le autorità nazionali considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE, rifiutano l’immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione dei seguenti veicoli nuovi:
a)
di categoria M1 con massa massima non superiore a 2 500 kg, non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 3 dell’allegato I del presente regolamento;
b)
di categoria N1 derivata da M1 con massa massima superiore a 2 500 kg, non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 3 dell’allegato I del presente regolamento.
8. A decorrere dal 24 agosto 2019, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, le autorità nazionali considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE, rifiutano l’immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione dei seguenti veicoli nuovi:
a)
di categoria M1 con massa massima superiore a 2 500 kg non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 3 dell’allegato I del presente regolamento;
b)
di categoria N1 non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 3 dell’allegato I del presente regolamento.
9. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 8 del presente articolo e previa entrata in vigore delle misure adottate a norma dell’, paragrafo 6, su richiesta del costruttore, le autorità nazionali non rifiutano, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale di un nuovo tipo di veicolo o l’immatricolazione, né vietano la vendita o la messa in circolazione di un nuovo veicolo nel caso in cui il veicolo in questione sia conforme alle prescrizioni tecniche di cui ai punti 3 o 4 dell’allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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