Art. 11
Sistemi anticollisione
In vigore dal 14 gen 2009
Sistemi anticollisione
1. Sulla base di una valutazione della Commissione, i veicoli equipaggiati con sistemi anticollisione possono non essere tenuti a soddisfare i requisiti relativi alle prove di cui ai punti 2 e 3 dell’allegato I ai fini del rilascio di un’omologazione CE o di un’omologazione nazionale per un tipo di veicolo riguardo alla protezione dei pedoni, oppure ai fini della vendita, dell’immatricolazione o della messa in circolazione.
2. La Commissione presenta la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio, eventualmente corredata di proposte intese a modificare il presente regolamento.
Le eventuali misure proposte garantiscono livelli di protezione almeno equivalenti, in termini di efficacia reale, a quelli raggiunti con i requisiti di cui ai punti 2 e 3 dell’allegato I.
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