Art. 13
Sanzioni
In vigore dal 14 gen 2009
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento da parte dei costruttori e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 24 agosto 2010 e la informano tempestivamente di tutte le successive modifiche a esse relative.
2. Le violazioni soggette a sanzione comprendono almeno i seguenti casi:
a)
il rilascio di dichiarazioni false durante la procedura di omologazione o le procedure che determinano azioni di richiamo;
b)
la falsificazione dei risultati delle prove relative all’omologazione;
c)
la mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero determinare azioni di richiamo o il ritiro dell’omologazione;
d)
il rifiuto di fornire l’accesso alle informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:78:oj#art-13