Art. 12
Monitoraggio
In vigore dal 14 gen 2009
Monitoraggio
1. Le autorità nazionali forniscono alla Commissione i risultati del monitoraggio di cui ai punti 2.2, 2.4 e 3.2 dell’allegato I ogni anno, entro il 28 febbraio dell’anno seguente alla loro acquisizione.
L’obbligo di fornire tali risultati cessa a decorrere dal 24 febbraio 2014.
2. In base ai risultati del monitoraggio eseguito conformemente ai punti 2.2, 2.4 e 3.2 dell’allegato I, la Commissione può adottare opportune misure di attuazione.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 40, paragrafo 2, della direttiva 2007/46/CE.
3. La Commissione, sulla base delle informazioni pertinenti comunicate dalle autorità di omologazione e dalle parti interessate nonché sulla base di studi indipendenti, segue gli sviluppi tecnici nel campo dei requisiti di sicurezza passiva rafforzata, del dispositivo di assistenza alla frenata e di altre tecnologie di sicurezza attiva che possano garantire una miglior protezione di utenti della strada vulnerabili.
4. Entro il 24 febbraio 2014, la Commissione esamina la fattibilità e l’applicazione di tali requisiti di sicurezza passiva rafforzata. Essa valuta il funzionamento del presente regolamento, con riferimento all’impiego e all’efficacia del dispositivo di assistenza alla frenata e di altre tecnologie di sicurezza attiva.
5. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata di opportune proposte in materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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