Art. 7

Marchio di omologazione CE

In vigore dal 14 gen 2009
Marchio di omologazione CE Ogni sistema di protezione frontale omologato in conformità del presente regolamento nell’ambito dell’omologazione di un veicolo in riferimento al suo equipaggiamento con un sistema di protezione frontale ovvero dell’omologazione di un sistema di protezione frontale da fornire quale entità tecnica separata è conforme ai requisiti del presente regolamento e ottiene, e pertanto reca, un marchio di omologazione CE stabilito ai sensi delle disposizioni di cui all’allegato IV.
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Marchio di omologazione CE (Art. 7 Regolamento (UE) 2009/78) — Testo vigente | Portale Normativo