Art. 5
Domanda di omologazione CE
In vigore dal 14 gen 2009
Domanda di omologazione CE
1. In caso di domanda di omologazione CE per un tipo di veicolo riguardo alla protezione dei pedoni, il costruttore presenta all’autorità di omologazione la scheda informativa redatta conformemente al modello di cui al punto 1 dell’allegato II.
Il costruttore presenta al servizio tecnico responsabile dell’effettuazione delle prove di omologazione un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.
2. In caso di domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo equipaggiato con un sistema di protezione frontale, il costruttore presenta all’autorità di omologazione la scheda informativa redatta conformemente al modello di cui al punto 2 dell’allegato II.
Il costruttore presenta al servizio tecnico responsabile dell’effettuazione delle prove di omologazione un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare equipaggiato con un sistema di protezione frontale. Su richiesta del servizio tecnico, il costruttore presenta altresì determinati componenti o campioni dei materiali utilizzati.
3. In caso di domanda di omologazione CE di un tipo di sistema di protezione frontale in quanto entità tecnica separata, il costruttore presenta all’autorità di omologazione la scheda informativa redatta conformemente al modello di cui al punto 3 dell’allegato II.
Il costruttore presenta al servizio tecnico responsabile dell’effettuazione delle prove di omologazione un campione del tipo di sistema di protezione frontale da omologare. Il servizio può richiedere altri campioni, qualora lo ritenga necessario. Sui campioni deve essere apposta una marcatura chiara e indelebile recante la denominazione commerciale o il marchio del richiedente e la descrizione del tipo. Il costruttore adotta disposizioni per rendere successivamente obbligatoria l’apposizione del marchio di omologazione CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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