Art. 4
Requisiti tecnici
In vigore dal 14 gen 2009
Requisiti tecnici
1. In conformità dell’, i costruttori garantiscono che i veicoli commercializzati siano dotati di un dispositivo di assistenza alla frenata omologato conformemente ai requisiti di cui al punto 4 dell’allegato I e che tali veicoli soddisfino i requisiti di cui ai punti 2 o 3 dell’allegato I.
2. In conformità dell’, i costruttori garantiscono che i sistemi di protezione frontale montati come elementi originali sui veicoli commercializzati o forniti come entità tecniche separate soddisfino i requisiti di cui ai punti 5 e 6 dell’allegato I.
3. I costruttori forniscono alle autorità di omologazione dati adeguati sulle specifiche e sulle condizioni delle prove cui sono stati sottoposti il veicolo e il sistema di protezione frontale. I dati contengono le informazioni necessarie a verificare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza attiva installati sul veicolo.
4. Nel caso di sistemi di protezione frontale da fornire come entità tecniche separate, i costruttori forniscono alle autorità di omologazione dati adeguati sulle specifiche dei sistemi e sulle condizioni delle prove.
5. I sistemi di protezione frontale sotto forma di entità tecniche separate sono distribuiti, posti in vendita o venduti soltanto se corredati da un elenco dei tipi di veicoli per cui il sistema di protezione è stato omologato, nonché da chiare istruzioni di montaggio. Le istruzioni di montaggio contengono specifiche indicazioni per l’installazione, in particolare le modalità di fissaggio per i veicoli per cui il sistema è stato omologato, al fine di consentire il montaggio delle componenti omologate su tale veicolo conformemente alle relative disposizioni di cui al punto 6 dell’allegato I.
6. La Commissione adotta le misure di attuazione che stabiliscono le prescrizioni tecniche per l’applicazione dei requisiti indicati all’allegato I. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 40, paragrafo 2, della direttiva 2007/46/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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