Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 14 gen 2009
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie: a) veicoli a motore della categoria M1 quali definiti all’, paragrafo 11, della direttiva 2007/46/CE e all’allegato II, parte A, punto 1, di detta direttiva, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo; b) veicoli a motore della categoria N1 quali definiti all’, paragrafo 11, della direttiva 2007/46/CE e all’allegato II, parte A, punto 2, della direttiva, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo; c) sistemi di protezione frontale montati come elementi originali sui veicoli indicati alle lettere a) e b) o forniti come entità tecniche separate da montare su tali veicoli. 2.   I punti 2 e 3 dell’allegato I del presente regolamento non si applicano: a) ai veicoli di categoria N1; e b) ai veicoli di categoria M1 derivati da N1 e con una massa massima superiore a 2 500 kg; in cui il punto R della posizione del conducente è avanzato rispetto all’asse anteriore o arretrato in senso longitudinale rispetto alla linea mediana trasversale dell’asse anteriore di 1 100 mm al massimo.
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