Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 14 gen 2009
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie:
a)
veicoli a motore della categoria M1 quali definiti all’, paragrafo 11, della direttiva 2007/46/CE e all’allegato II, parte A, punto 1, di detta direttiva, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo;
b)
veicoli a motore della categoria N1 quali definiti all’, paragrafo 11, della direttiva 2007/46/CE e all’allegato II, parte A, punto 2, della direttiva, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo;
c)
sistemi di protezione frontale montati come elementi originali sui veicoli indicati alle lettere a) e b) o forniti come entità tecniche separate da montare su tali veicoli.
2. I punti 2 e 3 dell’allegato I del presente regolamento non si applicano:
a)
ai veicoli di categoria N1; e
b)
ai veicoli di categoria M1 derivati da N1 e con una massa massima superiore a 2 500 kg;
in cui il punto R della posizione del conducente è avanzato rispetto all’asse anteriore o arretrato in senso longitudinale rispetto alla linea mediana trasversale dell’asse anteriore di 1 100 mm al massimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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