Art. 8

Modifica del tipo e delle omologazioni

In vigore dal 14 gen 2009
Modifica del tipo e delle omologazioni Le modifiche del veicolo riguardanti la parte anteriore ai montanti A o al sistema di protezione frontale che incidano sulla struttura, sulle dimensioni principali, sui materiali delle superfici esterne del veicolo, sulle modalità di fissaggio o sul montaggio dei componenti esterni o interni e siano tali da influenzare significativamente i risultati delle prove sono considerate modifiche ai sensi dell’ della direttiva 2007/46/CE e richiedono pertanto una nuova domanda di omologazione.
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