Art. 9
Prima segnalazione
In vigore dal 19 dic 2008
Prima segnalazione
1. Una SV che ha iniziato la propria attività prima del 24 marzo 2009 incluso, informa la BCN competente della propria esistenza entro la fine del marzo 2009, indipendentemente dal fatto che essa sia soggetta o meno ad effettivi obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento.
2. Una SV che ha iniziato la sua attività dopo il 24 marzo 2009, informa la BCN competente della propria esistenza ai sensi dell’, paragrafo 2.
3. La prima segnalazione in conformità degli obblighi di segnalazione statistica cui la SV è soggetta ai sensi degli avrà luogo con i dati trimestrali riferiti a dicembre 2009. Quando vengono segnalati i dati per la prima volta, sono segnalate solo le consistenze in essere.
4. Le SV che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2009, quando segnalano i dati per la prima volta, segnalano i dati su base trimestrale a partire dalla operazione di cartolarizzazione originaria.
5. Le SV che iniziano l’attività dopo l’adozione dell’euro da parte del loro Stato membro successivamente al 31 dicembre 2009, quando segnalano i dati per la prima volta, segnalano i dati trimestrali a partire dall’operazione di cartolarizzazione originaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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