Art. 4

Obblighi di segnalazione statistica trimestrale e regole di segnalazione

In vigore dal 19 dic 2008
Obblighi di segnalazione statistica trimestrale e regole di segnalazione 1.   Gli operatori effettivamente soggetti all’obbligo di segnalazione forniscono alla BCN competente, i dati sulle consistenze in essere di fine trimestre, le transazioni finanziarie e le cancellazioni totali/parziali sulle attività e passività delle SV su base trimestrale, conformemente agli allegati I e II. 2.   LE BCN possono raccogliere le informazioni statistiche richieste sui titoli emessi e detenuti dalle SV titolo per titolo, nei limiti in cui i dati di cui al paragrafo 1 possono essere ricavati nel rispetto dei requisiti statistici minimi specificati nell’allegato III. 3.   Fatte salve le regole di segnalazione stabilite nell’allegato II, tutte le attività e le passività delle SV sono segnalate ai sensi del presente regolamento in conformità delle regole di segnalazione stabilite nella legislazione nazionale rilevante di recepimento della Direttiva del Consiglio 86/635/CEE dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (5). I principi contabili della legislazione nazionale di recepimento della quarta direttiva del Consiglio 78/660/CEE del 25 luglio 1978 basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del Trattato relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (6) si applicano alle SV che non rientrano nell’ambito di applicazione della legislazione nazionale di recepimento della Direttiva 86/635/CEE. Alle SV che non ricadono sotto la legislazione nazionale di recepimento delle predette direttive si applica ogni altro principio o pratica contabile nazionale o internazionale rilevante. 4.   Laddove il paragrafo 3 richieda la segnalazione di strumenti al prezzo corrente di mercato (mark-to-market), le BCN possono esentare le SV dal segnalare tali strumenti su tale base quando i costi in cui incorra la SV siano irragionevolmente alti. In tal caso la SV applicherà la valutazione utilizzata ai fini delle relazioni agli investitori. 5.   Laddove ai sensi delle pratiche dei mercati nazionali i dati disponibili si riferiscano a una data qualunque all’interno di un trimestre, le BCN possono permettere ai soggetti segnalanti di trasmettere tali dati, se essi sono comparabili e se le operazioni significative che abbiano luogo tra tale data e la fine del trimestre sono tenute in considerazione. 6.   Invece delle cancellazioni totali/parziali di cui al paragrafo 1, la SV può, in accordo con la BCN competente, fornire altre informazioni che permettano alla BCN di ricavare i dati richiesti su tali cancellazioni.
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Obblighi di segnalazione statistica trimestrale e regole di segnalazione (Art. 4 Regolamento (UE) 2009/24) — Testo vigente | Portale Normativo