Art. 6

Tempestività

In vigore dal 19 dic 2008
Tempestività Le BCN forniscono alla BCE i dati sulle attività e le passività trimestrali aggregate riguardanti le posizioni delle SV in ciascun Stato membro partecipante entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono. Le BCN stabiliscono i termini per il ricevimento dei dati dai soggetti segnalanti.
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Tempestività (Art. 6 Regolamento (UE) 2009/24) — Testo vigente | Portale Normativo